le violazioni
La violazione delle misure d’urgenza previste con i menzionati decreti comporta, in seguito all’entrata in vigore del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo nei casi di maggiore gravità.
In taluni casi la violazione integra fattispecie di reato. Ciò accade, ad esempio, nelle ipotesi di epidemia dolosa o colposa, di lesioni e di omicidio, e quindi allorquando il soggetto agente, volutamente o per colpa, adotti comportamenti tali da integrare particolari fattispecie sanzionate penalmente, peraltro con pene particolarmente onerose.
Parimenti, il detto decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 contempla espressamente una precisa ipotesi di condotta penalmente rilevante di matrice contravvenzionale; invero, prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il soggetto risultato positivo al virus COVID-19 che vìola il divieto di rimanere in casa in quarantena, ai sensi dell’art. 260 R.D. n. 1265/1934 (T.U. leggi in materia sanitaria), è punito con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e l’ammenda da € 500,00 ad € 5.000,00.
Diversamente, salvo che il fatto non costituisca una ipotesi di reato, nella generalità dei casi la violazione delle misure volte al contenimento della diffusione del COVID-19 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria, predeterminata in un minimo di € 400,00 ed un massimo di € 3.000,00. La sanzione amministrativa, peraltro, è aumentata fino ad un terzo in ipotesi di violazione ammessa con l’uso di un veicolo; nonché, è aumentata del doppio in ipotesi di reiterazione della stessa violazione.
La violazione cui consegue la sanzione amministrativa pecuniaria è contestata immediatamente dall’Agente accertatore oppure notificata entro i 90 giorni successivi.
La sanzione amministrativa pecuniaria può essere pagata in misura ridotta, in presenza di determinate condizioni. Il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, infatti, richiama espressamente talune disposizioni previste dall’art. 202 del decreto legislativo n. 285/1992 (Codice della strada), per le quali la sanzione amministrativa pecuniaria può essere versata in misura pari al minimo (€ 400,00) se la sanzione è pagata entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione; nonché, in misura pari al minimo (€ 400,00), ridotta ulteriormente del 30%, se la sanzione è pagata entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione.
In ogni caso, in relazione alle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alla violazione delle misure imposte per contenere la diffusione del COVID-19, il provvedimento con il quale è stata irrogata la sanzione è impugnabile dinanzi all’Autorità ordinaria, e quindi al Giudice di Pace, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
Tutte le misure sopra indicate si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020.